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di Cristina Oliva

IAP: il Giurì dà il via libera allo spot di Iliad con Megan Gale

Respinto il ricorso di Fastweb + Vodafone, che aveva chiesto la sospensione della campagna pubblicitaria con la ex testimonial di Omnitel e Vodafone

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"Il Giurì, esaminati gli atti e sentite le parti, dichiara che le comunicazioni esaminate non sono in contrasto con il Codice di Autodisciplina": con questa pronuncia l'Istituto di Autodisciplina pubblicitaria ha dato il via libera alla campagna di Iliad che vede protagonista Megan Gale, dopo l'invio della diffida formale da parte di Fastweb + Vodafone.

Quest'ultima, come noto, aveva chiesto alla Tlc concorrente la sospensione della comunicazione con il volto storico degli spot Omnitel prima e Vodafone poi tra la fine degli anni Novanta e i primi Duemila.


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Al centro della contestazione c’era il forte richiamo evocativo costruito dallo spot Iliad, che punta chiaramente sulla memoria collettiva legata alla storica testimonial. Nella pubblicità, Megan Gale passeggia per le strade di Milano e viene riconosciuta dai passanti proprio per il suo passato da protagonista delle campagne Omnitel e Vodafone. A chi le chiede cosa ci faccia in quello spot, la modella risponde di aver “deciso di cambiare”, entrando poi in un punto vendita Iliad e scegliendo l’operatore “perché è per sempre”.


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Secondo Fastweb + Vodafone, il messaggio avrebbe suggerito in modo implicito un passaggio simbolico della storica testimonial dal brand Vodafone a Iliad, sfruttando indebitamente l’associazione costruita negli anni tra Megan Gale e il marchio telefonico. Un ulteriore elemento contestato riguarda l’abbigliamento rosso indossato dalla modella, colore distintivo che identifica Vodafone sul mercato italiano da oltre vent’anni.


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Il gruppo che fa capo a Swisscom sosteneva che la campagna avrebbe violato diverse norme del Codice di autodisciplina della comunicazione commerciale, realizzando un agganciamento alla notorietà del brand Vodafone con una comparazione ritenuta scorretta a vantaggio di Iliad. Veniva inoltre richiamata l’ipotesi di concorrenza sleale ai sensi dell’articolo 2598 del Codice civile.

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