Chiara Ferragni: ecco perché è stata prosciolta dall'accusa di truffa aggravata
A tre mesi dalla sentenza, il Tribunale di Milano ne ha chiarito le motivazioni: l’aggravante della minorata difesa è caduta e con essa l’impianto più pesante dell’inchiesta
A tre mesi dal proscioglimento di Chiara Ferragni, il Tribunale di Milano ha chiarito perché l’accusa di truffa aggravata per il Pandoro Gate non ha retto: l’aggravante della minorata difesa è caduta e con essa l’impianto più pesante dell’inchiesta.
Una "pubblicità ingannevole" dietro i messaggi pubblicati sui social per promuovere via web il pandoro Pink Christmas Balocco e le uova di Pasqua "Dolci Preziosi" di Cerealitalia era già stata indicata dall'Antitrust nel procedimento che si era chiuso con una sanzione di più 1 milione di euro a carico dell’imprenditrice digitale. Il mancato riconoscimento dell'aggravante della minorata difesa di circa 30 milioni di follower, ritenuti difficilmente assimilabili a "seguaci di santoni delle sette religiose" ed anche scevri da un "rapporto di acritica adesione", non ha però consentito di entrare nel merito processuale della vicenda.
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È questo il senso delle motivazioni depositate con cui lo scorso gennaio il giudice di Milano Ilio Mannucci Pacini ha prosciolto Chiara Ferragni, il suo ex braccio destro Fabio Damato e Francesco Cannillo, rappresentante di Cerealitalia. I tre erano imputati per truffa aggravata per le due campagne pubblicitarie, tra il 2021 e il 2022, in cui sono stati usati slogan che avrebbero indotto in errore i consumatori, convinti di fare un gesto di beneficienza per aiutare i bimbi in difficoltà acquistando i dolci natalizi o pasquali. Per via della riqualificazione del reato in truffa semplice e dell'assenza di querela, che è stata revocata dal Codacons e qualche altro privato, non si è potuto far altro che dichiarare "il non doversi procedere". Pur rimanendo, sullo sfondo, un quadro "quantomeno dubbio sulla (...) mendacità e sulla idoneità ingannatoria" delle frasi usate per promuovere i prodotti.
Il giudice Ilio Mannucci Pacini ha escluso che tra influencer e follower si sia instaurato un rapporto di “acritica adesione” assimilabile a quello delle sette. I consumatori, dunque, non vengono considerati soggetti deboli o privi di strumenti critici. Un passaggio decisivo, che smonta la tesi della Procura secondo cui l’inganno si sarebbe sviluppato sui social per poi tradursi negli acquisti dei prodotti legati alle campagne benefiche. Le motivazioni però vanno oltre. Il proscioglimento non è una piena assoluzione nel merito: il giudice sottolinea che dagli atti emerge un quadro probatorio insufficiente, che non consente né di affermare con certezza la sussistenza del reato né di attribuirlo agli imputati. In sostanza, mancano elementi solidi più che una prova dell’inesistenza dei fatti.
Un altro punto chiave riguarda proprio i social network. La sentenza ne ridimensiona il presunto potere di condizionamento: non solo non esiste una maggiore asimmetria informativa rispetto ai media tradizionali, ma gli utenti dispongono di strumenti di verifica più ampi rispetto al passato. Né è stato dimostrato che i milioni di follower abbiano effettivamente visto i contenuti o che siano stati loro gli acquirenti.
Secondo quanto si è appreso, il pm Cristian Barilli e l'aggiunto Eugenio Fusco non dovrebbero ora impugnare la sentenza di proscioglimento in Cassazione.