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di Lorenzo Mosciatti

Bonus pubblicità: 25 milioni di euro nel 2021 e nel 2022 per le emittenti radio-televisive private

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Anche le emittenti radio-televisive locali e nazionali private potranno beneficiare del cosiddetto Bonus pubblicità, il credito di imposta sugli investimenti pubblicitari.  

Lo scorso 25 maggio il Governo ha licenziato il decreto Sostegni bis, che prevede uno stanziamento, a sostegno della filiera dell’editoria, di 110 milioni di euro dando il via libera ad una serie di interventi. Tra questi appunto il Bonus pubblicità, confermato allora però solo per quotidiani e periodici, anche online, con l’importante novità di un incremento delle risorse rispetto a quanto previsto dalla Legge di bilancio 2021, passate da 50 a 65 milioni di euro sia nel 2021 sia nel 2022


Leggi anche: STAMPA E PUBBLICITÀ: LE RISORSE PER IL BONUS SALGONO A 65 MILIONI DI EURO NEL 2021 E NEL 2022


Ora il testo del decreto è approdato alla Camera per la discussione parlamentare e i gruppi parlamentari hanno trovato un accordo su circa 490 emendamenti, su cui dovrà esprimersi la commissione Bilancio per poi passare al voto dell’aula. 

Per quali riguarda il credito di imposta “nella misura del 50% del valore degli investimenti pubblicitari effettuati”, il testo emendato dovrebbe prevedere un nuovo incremento delle risorse messe a disposizione fino a 90 milioni di euro, di cui fino a 65 milioni sempre per la stampa e fino a 25 milioni per le emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato. Nel caso di domande eccedenti la cifra fissata, come è sempre stato si procederà a riparto. 

Cambiano anche le risorse programmate per il 2023, anno in cui il Bonus pubblicità tornerà ad essere erogato sulla parte incrementale dell’investimento, come prima del Cocid. Il nuovo tetto di spesa è di 45 milioni di euro, di cui 30 milioni per carta stampata e web e 15 milioni per radio e televisioni.

Tornando al 2021, il decreto stabilisce che la comunicazione telematica andrà presentata nel periodo compreso tra l’1 e il 30 settembre 2021. Le comunicazioni telematiche trasmesse tra l’1 e il 31 marzo restano comunque valide.
 

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