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28/06/2022
di Teresa Nappi

Agcom: ecco le linee guida per definire l'equo compenso agli editori. Aperta ora una consultazione pubblica

Entro 30 giorni dalla pubblicazione del modello, avvenuta il 24 giugno, è possibile inviare osservazioni via Pec su quanto proposto dall'Autorità. Tra i soggetti identificati come controparte anche le big del digital

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Il 24 giugno è il giorno in cui l’Agcom ha dato l’avvio a una consultazione pubblica sullo schema di linee guida proposte affinché i cosiddetti “prestatori di servizi della società dell’informazione”, ma anche le imprese che si occupano di media monitoring e di rassegna stampa, possano garantire un equo compenso agli editori, ai sensi dell’art. 43-bis della Legge sul Diritto d’Autore (delibera 195/22/CONS).

Tra i prestatori di servizi possono essere annoverate anche le big del digital come Google e Meta, che usufruiscono delle informazioni prodotte dalle società editoriali.

Quindi, il documento opera un distinguo tra questo tipo di operatori e le imprese di media monitoring e rassegne stampa, anche se i criteri proposti valgono in linea di massima per entrambe le macro-aree, con poche differenze.

Il modello proposto dall’Agcom per la determinazione dell’equo compenso in breve

Per definire l’aliquota da applicare alla base del calcolo dell’equo compenso, secondo il modello proposto dall'Autorità saranno valutati diversi aspetti come:

  • le visualizzazioni e interazioni degli utenti;
  • i ricavi generati dal traffico di reindirizzamento delle pubblicazioni di carattere giornalistico sul sito dell’editore e relativa incidenza sui ricavi complessivi;
  • la rilevanza dell’editore sul mercato, in termini di audience online definita su base periodica da “organismi dotati della massima rappresentatività dell’intero settore di riferimento”;
  • il numero di giornalisti con contratto nazionale di cui l’editore si può avvalere;
  • il numero di pubblicazioni di carattere giornalistico inerenti a tematiche originali pubblicate in anteprima rispetto ad altre testate il cui contenuto è solo successivamente citato o ripreso da altri editori;
  • i benefici economici quantificabili di cui si avvalga l’editore anche in considerazione del bacino territoriale di diffusione delle corrispondenti pubblicazioni a stampa;
  • i costi comprovati sostenuti dall’editore per investimenti tecnologici destinati alla realizzazione del prodotto editoriale;
  • i costi comprovati sostenuti dal prestatore per investimenti tecnologici dedicati esclusivamente alla riproduzione e comunicazione dei prodotti editoriali;
  • l'adesione di ciascuna delle parti a codici di condotta, codici etici e standard internazionali in materia di qualità dell’informazione e di fact-checking maggiormente riconosciuti;
  • gli anni di attività dell’editore nell’ambito dell’editoria digitale.

Per quanto riguarda l’iter per la determinazione dell’equo compenso, poi, il documento stabilisce che le parti interessate potranno rivolgersi all’Agcom.

Se, una volta avviate le fasi di negoziazione (durante le quali in nessun modo gli editori potranno essere limitati o oscurati dai prestatori di servizi), non si dovesse trovare un accordo tra le parti entro 30 giorni, si può presentare istanza.

Quest’ultima è passibile di archiviazione dopo massimo 5 giorni se ritenuta deficitaria rispetto a quanto richiesto dall'Autorità; in caso contrario, si avvia il procedimento, con la convocazione delle parti davanti all’Agcom stessa (dove, tra le altre cose, sussisteranno ancora i margini per un accordo tra le parti).

Entro 60 giorni, a questo punto, si potrà raggiungere alla determinazione dell’equo compenso.

Aperta per 30 giorni la consultazione pubblica

Il metodo che l’Autorità sta quindi sottoponendo a consultazione pubblica mira a “incentivare accordi tra editori e prestatori secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità, ispirandosi alle pratiche commerciali e ai modelli di business adottati dal mercato”, ha spiegato l’Agcom in una nota.

La consultazione, aperta a tutti i soggetti interessati per un periodo di 30 giorni a partire dalla pubblicazione della delibera (il 24 giugno appunto), consentirà all’Autorità di acquisire gli elementi di dettaglio necessari per definire, nel pieno rispetto dell’autonomia negoziale delle parti e sulla scorta dell’iter già delineato nel documento di consultazione, il modello - a questo punto condiviso - per pervenire alla determinazione dell’equo compenso, attraverso un’attenta ponderazione dei contrapposti interessi in gioco.

Sarà possibile proporre osservazioni e partecipare alla consultazione pubblica promossa dall’Agcom via Pec, inviandole all’indirizzo agcom@cert.agcom.it. Le mail, per essere prese in considerazione, dovranno riportare nell’oggetto la dicitura “Consultazioni regolamento equo compenso ex art. 43-bis Lda”. A questa formula andrà aggiunto il nome di chi risponde all’invito Agcom.

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