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20/01/2023
di Alessandra La Rosa

L’Agcom approva le regole sull'equo compenso per le pubblicazioni online: agli editori fino al 70% dei ricavi adv

A uno snodo cruciale l’annosa battaglia tra publisher e big di internet sul tema della retribuzione per l’utilizzo dei contenuti online. Il Presidente della Fieg: “Risultato importante e molto atteso”

Foto di AbsolutVision su Unsplash

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Arriva a uno snodo cruciale l’annosa battaglia tra editori e big di internet sul tema dell’equo compenso per l'utilizzo degli articoli da parte delle piattaforme online, social network inclusi. L’Agcom, infatti, ha approvato, con un solo voto contrario, il regolamento in materia di determinazione dell’equo compenso per l’utilizzo online delle pubblicazioni di carattere giornalistico, in attuazione dell’art. 43-bis della legge sul diritto d’autore.

Questo importante passaggio potrebbe portare alla messa in atto di un meccanismo di revenue sharing fra editori e piattaforme, con i primi che potrebbero chiedere a colossi come Facebook, Google o altre società che offrono accesso a news online, una cifra fino al 70% dei ricavi pubblicitari stimati per quei contenuti, al netto del traffico di reindirizzamento, facendo leva sull’Agcom in caso di mancato accordo.

Cosa cambia da oggi

In base al nuovo regolamento dell’Agcom, d’ora in avanti, per la diffusione online dei contenuti giornalistici, le piattaforme dovranno stipulare specifici contratti con gli editori per determinare quanto della raccolta pubblicitaria proveniente da tale utilizzo debba essere corrisposta a questi ultimi. Stesso discorso per chi produce rassegne stampa.

Se entro 30 giorni dalla richiesta di negoziato le parti non trovassero un accordo, ciascuna di esse potrà rivolgersi all’Agcom che in massimo 60 giorni indicherà quale delle proposte formulate è conforme ai criteri che il regolamento stabilisce, o in alternativa indicherà d’ufficio l’ammontare dell'equo compenso.

Cosa prevede il regolamento dell’Agcom

“L’articolo 43-bis – spiega l’Agcom in una nota –, introdotto con il decreto legislativo n. 177/2021, recepisce l’articolo 15 della direttiva copyright (UE 2019/790), con il quale il legislatore europeo ha affrontato la questione dell’equa distribuzione del valore generato dallo sfruttamento sulla rete di una ‘pubblicazione di carattere giornalistico’ tra gli editori (titolari dei diritti) e le piattaforme che veicolano questi contenuti online. In particolare, l’articolo 15 della direttiva, che ha introdotto anche per gli editori il riconoscimento dei diritti di riproduzione e comunicazione al pubblico (già previsto dalla direttiva 2001/29/CE per altre categorie di titolari), intende colmare lo squilibrio di ricavi (il cd. value gap) tra le piattaforme online e i titolari dei diritti sulle pubblicazioni giornalistiche.”

“Il regolamento – prosegue l’Agcom – ha come obiettivo principale quello di incentivare accordi tra editori e prestatori di servizi della società dell’informazione, ivi incluse le imprese di media monitoring e rassegne stampa ispirandosi alle pratiche commerciali e ai modelli di business adottati dal mercato. Sempre secondo l’articolo 43 bis, se entro 30 giorni dalla richiesta di avvio del negoziato le parti non riescono a trovare un accordo sull’ammontare del compenso, ciascuna di esse può rivolgersi all’Autorità per la determinazione dell’equo compenso, fermo restando il diritto di adire l’Autorità giudiziaria ordinaria. L’Autorità, entro 60 giorni dalla richiesta indica, sulla base dei criteri stabiliti nel regolamento, quale delle proposte economiche formulate è conforme ai suddetti criteri oppure, qualora non reputi conforme nessuna delle proposte, indica d’ufficio l’ammontare dell’equo compenso.”

In particolare, la base di calcolo individuata dal regolamento è rappresentata dai “ricavi pubblicitari del prestatore derivanti dall’utilizzo online delle pubblicazioni di carattere giornalistico dell’editore, al netto dei ricavi dell’editore attribuibili al traffico di reindirizzamento generato sul proprio sito web dalle pubblicazioni di carattere giornalistico utilizzate online dal prestatore”. Su tale base, all’editore, a seguito della negoziazione, potrà essere attribuita una quota fino al 70%, determinata sulla base dei criteri predeterminati.

Questi i criteri validi per la valutazione dell’equo compenso “da applicare cumulativamente e con rilevanza decrescente (art. 4, comma 3)”:

a) numero di consultazioni online delle pubblicazioni (da calcolare con le pertinenti metriche di riferimento);

b) rilevanza dell’editore sul mercato (audience online);

c) numero di giornalisti, inquadrati ai sensi di contratti collettivi nazionali di categoria;

d) costi comprovati sostenuti dall’editore per investimenti tecnologici e infrastrutturali destinati alla realizzazione delle pubblicazioni di carattere giornalistico diffuse online;

e) costi comprovati sostenuti dal prestatore per investimenti tecnologici e infrastrutturali dedicati esclusivamente alla riproduzione e comunicazione delle pubblicazioni di carattere giornalistico diffuse online;

f) adesione e conformità, dell’editore e del prestatore, a codici di autoregolamentazione (ivi inclusi i codici deontologici dei giornalisti) e a standard internazionali in materia di qualità dell’informazione e di fact-checking;

g) anni di attività dell’editore in relazione alla storicità della testata.

Il modello e i criteri individuati, nel garantire il riconoscimento dei diritti in capo agli editori, precisa l’Autorità, rispondono alla necessità di effettuare un attento bilanciamento dei diversi interessi in gioco sia di natura pubblicistica, considerati i valori da tutelare (quali la libertà di espressione, il pluralismo dell’informazione, unitamente alla garanzia di adeguati incentivi affinché le parti, ciascuna nel proprio ambito di attività, mantengano un elevato livello di investimenti in innovazione, anche tecnologica), sia di natura privatistica, preservando la libertà negoziale e il raggiungimento di accordi reciprocamente vantaggiosi.

Il caso del media monitoring

Il regolamento disciplina anche la determinazione dell’equo compenso dovuto agli editori dalle imprese di media monitoring e rassegne stampa. In ragione delle differenze strutturali relative ai modelli di business e ai servizi offerti, l’Autorità ha ritenuto di dover individuare dei criteri che rispondessero a tale specificità.

La base di calcolo, in questo caso, è stata individuata nel fatturato rilevante delle imprese derivante dalle attività comunque connesse a quelle di media monitoring e rassegne stampa. In tale contesto, l’Autorità ha preferito non indicare un’aliquota, suggerendo però di tenere in considerazione quelle adottate da prassi di mercato consolidate, conferendo così la flessibilità necessaria a garantire equità e tenendo conto delle differenze esistenti all’interno della platea degli editori e delle imprese di media monitoring e rassegne stampa, nonché delle differenti tipologie di pubblicazioni di carattere giornalistico (fonte online, articolo con clausola di riproduzione riservata, articolo liberamente riproducibile).

Il regolamento dell’Agcom è stato sottoposto a consultazione pubblica (delibera n. 195/22/CONS del 15 giugno 2022) e tiene conto dei contributi e delle osservazioni emerse nel corso delle audizioni con tutti i soggetti interessati.

Il commento della Fieg sul regolamento dell'Agcom

“L’approvazione del Regolamento Agcom sui criteri di determinazione dell’equo compenso in favore degli editori di giornali è un risultato importante e molto atteso, che completa il quadro della disciplina di attuazione della Direttiva Copyright, recepita nel nostro ordinamento più di un anno fa – commenta il Presidente della Fieg, Andrea Riffeser Monti –. In un contesto procedurale con tempi e modalità certe, sarà finalmente possibile, anche nell’ecosistema digitale, avviare e concludere negoziazioni eque, garantendo il dovuto riequilibrio nella distribuzione del valore del prodotto, senza pregiudicare la libera espressione degli utenti della Rete”.

“Bisogna dare atto dell’impegno profuso da Governo e Parlamento e della indipendenza e correttezza dell’operato dell’Autorità per le Garanzie delle Comunicazioni nel raggiungimento di questo traguardo fondamentale per il futuro dell’informazione e la sua sostenibilità – continua Riffeser –. L’auspicio è che si apra ora una fase di confronto costruttivo tra tutte le Parti coinvolte, nella comune condivisione di una riforma necessaria al riequilibrio dell’intero sistema digitale”.

Il commento dell'ANSO

«Sin dal primo giorno come ANSO abbiamo portato avanti la posizione degli editori nativi digitali che in questi 20 e più anni hanno avviato migliaia di nuove realtà editoriali, creato posti di lavoro e pubblicato prodotti editoriali di altissima qualità - commenta Matteo Rainisio, ex vice presidente di ANSO - Associazione Nazionale Stampa Online -. Abbiamo sempre ribadito che per noi l’importante era poter continuare a sfruttare il traffico generato dalle diverse piattaforme: da Google a Facebook, da Twitter a TikTok. Adesso le piattaforme e gli editori potranno continuare a lavorare insieme, ma soprattutto gli editori nativi digitali potranno continuare a prosperare grazie al traffico proveniente da tutte queste piattaforme.»

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