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09/10/2026
di Teresa Nappi

Gioco responsabile, le indicazioni Agcom per le campagne. Il punto di UNA

Formati brevi, link e QR code, uso del marchio e confronto preventivo con lo IAP: l’associazione segnala i passaggi della delibera dell'Autorità che rispecchiano le proprie osservazioni presentate durante la consultazione pubblica

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Quali condizioni devono rispettare le campagne sul gioco responsabile per evitare di trasformarsi in pubblicità del gioco d’azzardo? A chiarirlo è l’atto integrativo delle linee guida adottato da Agcom il 29 luglio e pubblicato il 10 agosto, sul quale interviene ora UNA - Aziende della Comunicazione Unite, evidenziando i passaggi che, secondo l’associazione, recepiscono le sue osservazioni presentate durante la consultazione pubblica.

Il provvedimento si inserisce nel quadro del decreto legislativo 41/2024, che prevede investimenti dei concessionari, gli operatori autorizzati, in campagne informative e di comunicazione responsabile. Agcom definisce i criteri per queste iniziative in raccordo con il Decreto Dignità: le comunicazioni di prevenzione e tutela sono ammesse, mentre la pubblicità promozionale del gioco resta vietata.

Per le agenzie, le indicazioni riguardano sia la progettazione dei messaggi sia la loro diffusione. UNA valuta positivamente, in particolare, i criteri relativi ai formati brevi, ai rimandi informativi, alla presenza del marchio e al confronto preventivo con lo IAP.

Sul fronte dei formati brevi, come short video, billboard e L-shape, il testo definitivo ne contempla l’utilizzo come componenti di un sistema di comunicazione integrato, con rimandi chiari a contenuti più estesi, siti istituzionali o numeri di assistenza. Rimane la raccomandazione di evitarli nella comunicazione audiovisiva tradizionale quando durata e modalità di realizzazione non consentono di illustrare adeguatamente i rischi del gioco. L’apertura evidenziata da UNA è quindi subordinata alla completezza dell’informazione e all’assenza di elementi promozionali o di esortazione al gioco.

Anche link e QR code possono essere utilizzati, esclusivamente per indirizzare verso pagine informative neutrali dedicate agli strumenti di tutela del giocatore. Queste possono essere ospitate su siti riconducibili al concessionario, ma devono essere prive del suo logo o marchio, separate dalle aree di gioco e non consentire l’accesso, neppure attraverso ulteriori passaggi, all’offerta o al conto di gioco. Sono inoltre escluse la profilazione dell’utente e il riutilizzo dei dati per finalità di marketing.

Un altro punto riguarda il logo e il marchio nelle campagne. Il provvedimento ne riconosce la funzione identificativa, permettendo al pubblico di individuare l’operatore da cui proviene l’iniziativa. La loro presenza deve però rimanere marginale, senza enfasi promozionale, mentre il messaggio di prevenzione deve prevalere. Non è compatibile con questo contesto l’impiego di un marchio coincidente con un prodotto di gioco.

“Il recepimento delle osservazioni formulate dall’associazione consente oggi di disporre di criteri più aderenti alla realtà dei linguaggi e dei formati contemporanei, senza perdere di vista l’obiettivo di garantire comunicazioni chiare e responsabili”, commenta Davide Arduini, presidente di UNA.

Il testo valorizza infine l’interlocuzione preventiva con lo IAP - Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria, come buona pratica volontaria per favorire la conformità delle campagne prima della diffusione. Il confronto non è obbligatorio e lascia ferme la vigilanza di Agcom e le responsabilità dei soggetti coinvolti.

“Per le agenzie e per tutti gli operatori coinvolti nella progettazione e pianificazione delle campagne è fondamentale poter contare su indicazioni chiare, applicabili e coerenti con gli strumenti effettivamente utilizzati nella comunicazione di oggi”, dichiara Simona Belvedere, delegata legale di UNA.

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