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20/12/2018
di Simone Freddi

Web tax, l'imposta sarà applicata alla pubblicità erogata 'nel territorio italiano'

Non solo adv online, ma anche fornitura di beni e servizi e vendita di dati degli utenti. Ecco i dettagli della nuova misura, che mira a "colpire" i colossi del digitale

Pubblicità, fornitura di beni e servizi; vendita di dati degli utenti. Sono questi i tre business online messi nel mirino dalla nuova web tax italiana, introdotta Governo nel maxi-emendamento alla Legge Finanziaria. L’imposta non fa differenza tra imprese italiane e multinazionali, ma sembra cucita sulle caratteristiche dei giganti del web, da Google a Facebook, da Amazon a eBay (anche se la Fieg non è dello stesso parere): l’”imposta sui servizi digitali” colpirà infatti le imprese che realizzano allo stesso tempo due condizioni: ricavi ovunque realizzati non inferiori a 750 milioni di euro, e ricavi derivanti da servizi digitali in Italia non inferiori a 5,5 milioni. leggi anche: Web tax, la Fieg lancia l’allarme: «Colpirà anche gli editori italiani». Ecco perché La norma prevede che siano tassate tutte le attività commerciali del settore, anche se la formulazione leggibile nel testo dell’emendamento lascia spazio a diverse interpretazioni per quanto riguarda l’ecommerce. L’imposta si applica infatti ai ricavi derivanti da “Veicolazione su un’interfaccia digitale di pubblicità mirata agli utenti della medesima interfaccia; messa a disposizione di un’interfaccia digitale multilaterale che consente agli utenti di essere in contatto e di interagire tra loro, anche al fine di facilitare la fornitura diretta di beni o servizi; trasmissione di dati raccolti da utenti e generati dall’utilizzo di un’interfaccia digitale”. Per quanto riguarda in particolare la pubblicità online, il ricavo derivante da un annuncio si considera tassabile se la pubblicità in questione figura “sul dispositivo dell’utente nel momento in cui il dispositivo è utilizzato nel territorio dello Stato”. Per essere sicura di intercettare le aziende che non hanno sede locale, l'imposta prevede che “i soggetti non residenti, privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato e di un numero identificativo ai fini dell’Imposta sul valore aggiunto, che nel corso di un anno solare realizzano i presupposti indicati al comma 29-ter devono fare richiesta all’Agenzia delle Entrate di un numero identificativo ai fini dell’imposta sui servizi digitali”. Come nella versione della web tax approvata nella scorsa legislatura e mai applicata, anche questa nuova versione prevede una imposta sui ricavi e non sugli utili, “al lordo dei costi e al lordo dell’Imposta sul valore aggiunto e altre tasse indirette”. Il leghista Giulio Centemero, che aveva presentato un emendamento (poi ritirato) per introdurre la web tax, aveva proposto un’aliquota del 6%, ma l’attuale impostazione è orientata al 3%. Secondo la lettera inviata dall'Italia alla commissione Ue, si stimano entrate nei prossimi tre anni per 1,3 miliardi, di cui solo 150 milioni nel 2019. L’imposta non entrerà infatti in viglore dal 1 gennaio: si dovranno attendere le regole attuative che Mef, Mise e le authority delle comunicazioni, quella della privacy e l’agenzia dell'Italia digitale che dovranno essere emanate entro 4 mesi dall’entrata in vigore della legge di bilancio.

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