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12/06/2018
di Lorenzo Mosciatti

Bonus Pubblicità, ci siamo! Ecco come ottenerlo

Il Dipartimento per l’Informazione e dell’Editoria ha deciso di anticipare i contenuti del decreto attuativo, in via di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, con una nota online sul suo sito

Uscirà a breve sulla Gazzetta Ufficiale il decreto attuativo sul Bonus Pubblicità. In attesa della pubblicazione, e considerando che da tempo il mercato attende di conoscerne i contenuti, il Dipartimento per l’Informazione e dell’Editoria ha deciso di anticiparne i contenuti con una nota sul suo sito. Il decreto attuativo fa chiarezza su chi avrà diritto all’agevolazione fiscale sugli investimenti pubblicitari incrementali effettuati sia sulla stampa cartacea e online, così come su radio e tv, introdotta per legge lo scorso anno. Come noto, il Bonus Pubblicità ha previsto l’erogazione di 62,5 milioni di euro, di cui 50 milioni per gli investimenti sulla stampa, anche online (20 per gli investimenti effettuati nel secondo semestre del 2017, più 30 per quelli da effettuare nel 2018) e 12,5 milioni per gli investimenti da effettuare nel 2018 sulle emittenti radio-televisive. Potranno innanzitutto beneficiare del credito d'imposta i soggetti titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo, e gli enti non commerciali, che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, il cui valore complessivo superi di almeno l’1% gli investimenti effettuati nell’anno precedente sugli stessi mezzi di informazione. Sulla spesa incrementale l’importo del credito d’imposta sarà pari al 75% per le imprese e i lavoratori autonomi. Diventerà pari al 90% per microimprese, pmi e startup innovative anche se, in sede di prima applicazione, l’importo del bonus sarà pari al 75% anche per questi soggetti , in attesa di conoscere la pronuncia della Commissione Europea sulla compatibilità di questo profilo di maggior favore con le normative europee sugli aiuti di Stato. Nel caso di investimenti pubblicitari articolati su entrambi i mezzi di informazione, l’incremento relativo all’investimento pubblicitario per il quale si chiede il credito d’imposta è verificato e calcolato distintamente in relazione ai due mezzi informativi, in ragione dei rispettivi incrementi percentuali. La separazione del calcolo non implica, però, che si possa accedere al credito d’imposta per l’incremento effettuato, ad esempio, sulla stampa, se contestualmente si è operata una diminuzione di spesa sul canale radiotelevisivo, tale da annullare l’incremento di spesa complessivo. Il Dipartimento confermato che il credito d’imposta liquidato potrà essere inferiore a quello richiesto nel caso in cui l’ammontare complessivo dei crediti richiesti con le domande superi l’ammontare delle risorse stanziate. In tal caso, si provvederà ad una ripartizione percentuale delle risorse tra tutti i richiedenti aventi diritto. Nel caso si debba ricorrere alla ripartizione percentuale, vengono introdotto anche due tetti: nessun contributo può in questo caso superare il 5% del totale delle risorse annue destinate agli investimenti sui giornali, ed il 2% delle risorse annue destinate agli investimenti sulle emittenti radiofoniche e televisive locali. Dunque, per il 2018 i due tetti saranno rispettivamente 1.500.000 euro per la stampa e 250.000 euro per le emittenti radiofoniche e televisive.

Come si potrà richiedere il bonus

I soggetti interessati potranno presentare la domanda di fruizione del beneficio usufruendo di una “finestra temporale” di trenta giorni, nella forma di una comunicazione telematica (una “prenotazione”) su apposita piattaforma dell’Agenzia delle Entrate. Per il 2018 la finestra sarà aperta, per trenta giorni, a decorrere dal dal sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale. Entro i successivi trenta giorni dalla chiusura del termine per effettuare le prenotazioni, il Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri formerà un elenco dei soggetti richiedenti il credito di imposta con l’indicazione dell’eventuale percentuale provvisoria di riparto in caso di insufficienza delle risorse e l’importo teoricamente fruibile da ciascun soggetto dopo la realizzazione dell’investimento incrementale. L’ammontare del credito effettivamente fruibile, dopo l’accertamento, sarà disposto co unprovvedimento del Dipartimento per l’informazione e l’editoria pubblicato sul suo sito istituzionale. La determinazione del credito fruibile in compensazione da ciascun richiedente è effettuata sulla base dei dati relativi agli investimenti effettivamente realizzati, che dovranno essere trasmessi dai richiedenti con le stesse modalità informatiche usate per la prenotazione.

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